Il mancato raggiungimento del budget minimo di vendita: conseguenze e novità giurisprudenziali
Giovedì 28 Aprile ore 15:00 Teatro Agenti.IT
Con la sentenza del 18 maggio 2011, n. 10934, la Cassazione ha mutato il precedente orientamento, secondo cui, in presenza di una clausola risolutiva espressa, il preponente poteva risolvere il contratto in tronco senza dover corrispondere all’agente le indennità di fine rapporto, precisando che «una clausola risolutiva espressa può ritenersi legittima solo nei limiti in cui non venga a giustificare un recesso senza preavviso», attuato «in situazioni concrete a norma di legge non legittimanti un recesso in tronco». Saranno, pertanto, considerati gli effetti giuridici del recesso in tronco per mancato raggiungimento del budget minimo di vendita, pattuito contrattualmente, alla luce delle novità giurisprudenziali.
Antonio Trotti
Il convegno Il mancato raggiungimento del budget minimo di vendita: conseguenze e novità giurisprudenziali si terrà anche:

Venerdì 29 Aprile ore 15:00 Teatro Agenti.IT